Adiconsum – comunicato sulla sentenza del Tribunale di Nuoro

I sardi che hanno letto l'Unione Sarda di oggi 21 giugno 2018, hanno capito che Abbanoa avrebbe avuto riconosciuti tutti i diritti a pretendere i conguagli regolatori e che Adiconsum avrebbe avuto torto a mettere in dubbio questa pratica. Pubblichiamo pertanto il comunicato di Adiconsum dove si contesta su tutta la linea la correttezza dell'operato e della camunicazione di Abbanoa, che ancora una volta purtroppo diffonde informazioni non veritiere. Alleghiamo quindi anche la sentenza integrale del Tribunale di Nuoro, dove ciascuno può leggere chiaramente che quanto asserito da Abbanoa è sbagliato.


 

 

 

Comunicato stampa

ABBANOA

Mente sapendo di mentire

L'ennesima bufala del Gestore Idrico

E' falso che il Tribunale di Nuoro abbia dichiarato legittimi i Conguagli Regolatori

  E' falso che abbia riammesso la possibilità di inviare solleciti di pagamento

Al contrario il Tribunale ha sostanzialmente rigettato il reclamo di ABBANOA coadiuvata da EGAS e da UTILITALIA

confermando l'illegittimità dei Conguagli Regolatori

Ancora un indegno tentativo da parte del Gestore Unico del SII sardo, Abbanoa, di presentare agli utenti "notizie" con una visione distorta e ingannevole della realtà per indurli a fare scelte (pagare i conguagli regolatori) che altrimenti non farebbero.

Notizie divulgate da numerosi organi di informazione regionale, modulate su un più che fuorviante comunicato emesso dall'Ufficio Stampa del Gestore idrico, nel quale, tra l'altro, si spiegano i "..perché i conguagli regolatori sono legittimi" e i "perché non hanno fondamento le contestazioni sulla retroattività". Notizie destituite di ogni fondamento, non corrette, fuorvianti ed ingannevoli.

Nell'allegare, a smentita del fondamento di tali notizie, copia dell'Ordinanza pubblicata dal Tribunale di Nuoro in data 19 c.m., si sottolinea che il reclamo proposto da Abbanoa S.p.A. non è stato affatto accolto tant'è vero che con l'Ordinanza collegiale è stato  confermato:

a)   l'ordine impartito ad Abbanoa s.p.a. di astenersi dall’inviare agli utenti “preavvisi di distacco e sospensione della fornitura” riguardanti le somme a titolo di “conguagli partite pregresse 2005-2011”.

b)   l'ordine di cessare ogni attività di riscossione coattiva connessa e conseguente alla richiesta di pagamento delle somme pretese a tale titolo.

Il Tribunale ha inoltre ordinato  la pubblicazione del dispositivo dell' ordinanza su “La Nuova Sardegna” e l’”Unione Sarda”, per un giorno di domenica entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed ha anche stabilito l’attuazione immediata di quanto ordinato nei punti precedenti, confermando nell’importo di € 516,00 la sanzione per ogni violazione di quanto sopra disposto.

E' pur vero che il Tribunale ha rimosso l'ordine, in precedenza dato ad Abbanoa , di astenersi dal fatturare i Conguagli Regolatori (peraltro già ampiamente fatturati nel corso del 2016), ma ciò ha fatto soltanto per ragioni di ordine processuale legate alla natura del procedimento di natura cautelare. Resta ferma tuttavia l'affermazione della illegittimità della pretesa. Nel corpo dell'ordinanza, infatti, il Tribunale, confermando il proprio provvedimento del 26 gennaio 2018, ha espressamente affermato l'illegittimità dei Conguagli Regolatori pretesi da ABBANOA. Sul punto il Tribunale di Nuoro si esprime in termini estremamente chiari: "…la quantificazione del conguaglio…..si risolve nell'introduzione di una tariffa integrativa retroattiva su consumi effettuati negli anni precedenti, che appare  illegittima sia per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per violazione…….del principio di affidamento e della regola della buona fede nell'esecuzione del contratto".  

Quindi altro che conguagli legittimi!

In buona sostanza la facoltà di emettere fattura non significa affatto diritto di esigerne il pagamento.

Preme evidenziare che il comunicato stampa emesso da Abbanoa S.p.A. e le notizie divulgate dagli organi di stampa costituiscono una palese violazione del diritto previsto dall'art. 2 del Codice del Consumo a mente del quale ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti comefondamentali i diritti  ad un'adeguata informazione, ad una corretta pubblicità, nonché i diritti  all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, oltre alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.

Complesso di diritti nel caso di specie smaccatamente violati per cui ferma ogni altra iniziativa di tutela degli utenti, ADICONSUM provvederà a denunciare il caso alle Autorità di garanzia, di vigilanza e di controllo  ed a chiedere l'apertura di un procedimento sanzionatorio.

Nel frattempo  gli utenti che dovessero ricevere fatture per i conguagli sono pienamente legittimati a non pagare dal momento che nei loro confronti non potrà essere promossa da parte di Abbanoa alcuna iniziativa finalizzata alla intimidazione con minaccia di slaccio e al recupero coattivo delle somme illegittimamente pretese.

In ultimo: Nel comunicato stampa del Gestore, l'azione svolta da Adiconsum,  ossia la tutela dei diritti dei consumatori, è oggetto di un ennesimo attacco di chiaro contenuto diffamatorio che non potrà passare inosservato e non varrà certo ad indurre l'Associazione a desistere dall'esercizio di ogni azione istituzionale utile per il perseguimento del suo fine istituzionale: la tutela dei consumatori.

Contenuti diffamatori che saranno oggetto di specifica denuncia alla Procura della Repubblica competente.


Giorgio VARGIU

 

Presidente ADICONSUM-Sardegna

Piazza Roma pal. SOTICO piano 3° – 09170 ORISTANO
Tel./Fax 0783.73945 – cell. 393.3306209

e-mail: sardegna@adiconsum.it


Articolo Unione Sarda


Sentenza Tribunale di Nuoro




 

 

 

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